In questi giorni, il Consiglio dei Ministri, riunito giovedì 11 dicembre 2025, ha licenziato lo schema di decreto legislativo riguardante alcune modiche al Codice dell’ordinamento militare in tema di ordinamento.
In premessa è necessario specificare che il provvedimento non è un riordino delle carriere, bensì, fa riferimento alle deleghe di cui alle lettere b) ed e) dell’articolo 9, comma 1, della legge n. 119 del 2022 ossia:
- “b) revisione, secondo criteri di efficienza e organicità, degli strumenti finalizzati al progressivo raggiungimento, entro il 2033, delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare, di cui all’articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010”;
- “e) previsione della possibilità, per i volontari in ferma prefissata, di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi”.
Il provvedimento, pertanto, mira a specifiche esigenze che devono essere soddisfatte tramite la delega e che non permettere quindi norme che vadano oltre ad essa, ma soprattutto che necessitano di nuove coperture finanziare.
L’obbiettivo dello stesso è il raggiungimento delle dotazioni organiche complessive del personale militare, di cui all’articolo 798, comma 1, del COM tramite specifiche misure.
| Categorie | Ruoli | Esercito italiano | Marina militare | Aeronautica militare | Totale | % |
| Ufficiali | Ufficiali | 9.800 | 4.741 | 6.100 | 20.641 | 12,90 |
| Sottufficiali | Marescialli | 6.950 | 6.200 | 8.475 | 46.659 | 29,16 |
| Sergenti | 11.350 | 4.834 | 8.850 | |||
| Graduati | Volontari SP | 40.000 | 10.505 | 8.825 | 92.700 | 57,94 |
| Militari di truppa | Volontari FT | 4.950 | 1.760 | 2.250 | ||
| Volontari FI | 20.050 | 2.010 | 2.350 | |||
| Totale | 93.100 | 30.050 | 36.850 | 160.000 | 100 |
Nello specifico, è composto di tre articoli, in particolare
– l’Articolo 1 al comma 1:
- la lettera a) modifica l’articolo 725 del COM (Formazione degli aspiranti e degli ufficiali presso l’Accademia militare e le Scuole di applicazione);
- la lettera b), include espressamente gli Ufficiali dell’Arma dei trasporti e dei materiali rivisitando disposizioni in tema di “Mancato superamento del corso di applicazione”,
- la lettera c) allinea le ferme degli allievi marescialli, reclutati mediante concorso pubblico a quella degli allievi ufficiali delle accademie militari al fine di salvaguardare l’investimento formativo promosso dalle Forze armate;
- la lettera d) formalizza una legittima situazione di fatto data dai frequentatori del terzo anno di corso presso l’Accademia militare che già percepiscono il relativo trattamento economico in quanto sottotenenti in servizio permanente;
- a lettera e) permette fino al 2033, con limite di età 40 anni, in favore ai ruoli marescialli, sergenti e graduati, la possibilità di partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali;
- la lettera f) consente, attraverso appositi concorsi per titoli da indire negli anni 2026 e 2027, il transito nel ruolo marescialli, per sergenti e volontari in servizio permanente in possesso di particolari abilitazioni nel campo delle professioni sanitarie;
- la lettera g) consente, attraverso un apposito concorso per titoli, il transito nel ruolo marescialli al personale appartenente ai ruoli sergenti e graduati in possesso di particolari titoli di studio;
- la lettera h) consente alle Forze armate, fino all’anno 2030, la possibilità di bandire concorsi straordinari, per titoli ed esami, finalizzati a reclutare sergenti cosiddetti a “nomina diretta”, in caso di specifiche esigenze funzionali Questo concorso potrà essere essere bandito se, al 31 dicembre dell’anno precedente, il ruolo dei sergenti presenta vacanze organiche in misura pari o superiore al 30 per cento delle dotazioni previste dall’articolo 798-bis della Forza Armata di riferimento. Oltremodo il numero massimo dei posti banditi è stabilito in misura non superiore al 5 per cento delle vacanze organiche della stessa.
– l’ Articolo 2, In particolare al comma 1:
- la lettera a) disciplina la possibilità di accedere al concorso da parte dei VFP4 ovvero VFT, nel massimo del quindici per cento del totale dei posti messi a concorso nella procedura per titoli ed esami del concorso ordinario di cui all’articolo 690, comma 1, lettera a), sottraendo tale percentuale ai posti già dedicati al limite massimo del sessanta per cento, in modo da rispettare il meccanismo di transito nella categoria superiore del personale graduato più anziano e garantire flessibilità alla Forza armata in sede di predisposizione dei bandi di concorso.
- la lettera b) include, tra i frequentatori personale VFP4 e VFT in riferimento al relativo corso.
- la lettera c) include il personale VFP4 e VFT in termini di status giuridico dei frequentatorii.
– l’Articolo 3 (Clausola di invarianza finanziaria). Stabilisce che dall’attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico a carico del bilancio dello Stato.
Il Commento del SAM
Come già evidenziato, il provvedimento derivante dalla legge 119/2022 non rappresenta un riordino delle carriere, bensì un intervento mirato al raggiungimento delle dotazioni organiche previste dalla normativa, volto a soddisfare specifiche esigenze delle Forze Armate al 2033.
Al di là di qualsiasi valutazione di merito, è apprezzabile che, nel rispetto del bilancio e della delega, il provvedimento valorizzi il personale delle Forze Armate che ha acquisito nel tempo specifiche competenze accademiche e professionali. Inoltre, offre un’opportunità al personale in VFP4 (Volontario in Ferma Prefissata quadriennale) e VFT (Volontario in Ferma Triennale) di accedere al ruolo sergenti, senza penalizzare il personale più anziano, poiché rimane invariata la riserva di posti, fissata al 40%, incidendo solo in minima parte sul concorso per titoli ed esami.
Per quanto riguarda l’apertura ai civili per le nomina diretta al ruolo sergenti, è parzialmente apprezzabile che questa opzione resti limitata come misura di salvaguardia nel caso in cui le esigenze organiche della specifica Forza Armata non vengano soddisfatte dal personale interno. Nel merito avremmo preferito che venisse data la possibilità di accesso agli idonei non vincitori di altre Forze Armate, rispetto a quella carente come tra l’altro indicato alle nostre osservazioni inviate al Ministero.
Infine, in considerazione di nessuna copertura finanziaria in più rispetto quelle “a bilancio” non possono che rimanere a tutt’oggi temi rilevanti ancora aperti come il problema dell’età media elevata del personale, che sottolinea la necessità di una disciplina che consenta una maggiore flessibilità nell’eventuale uscita anticipata dalle Forze Armate ancora non contemplata nell’ordinamento (cd “scivolo” ovvero eventuale impiego su base volontaria in altre amministrazioni a parità di trattamento economico). Inoltre, persiste un problema di attrattività per il reclutamento, considerando le problematiche legate allo stato giuridico e al trattamento economico dei volontari. Esistono ancora disparità derivanti dai riordini e dai relativi correttivi che, dal 1995 ad oggi, hanno solo apportato soluzioni temporanee a questioni ataviche mai risolte effettivamente. Vi sono ancora problematiche rispetto all’eventuale possibilità del mantenimento della sede di sevizio nei concorsi interni ovvero della possibilità di conoscere le sedi di eventuale impiego durante la fasi preliminari delle procedure concorsuali. Vi sono, a tutt’oggi, problematiche legate all’impiego di personale molto qualificato in mansioni che non rispecchiano l’effettiva professionalità acquisita sul campo.
Per questi motivi e non solo, pur apprezzando parte di questo provvedimento, il SAM, considerando un eventuale superamento della legge 244/2012 e della legge 119/2022, non può che chiedere un riordino delle carriere che possa veramente soddisfare a pieno le esigenze del Comparto Difesa, ancorché le aspettative professionali del personale che di fatto ad oggi é vittima di una stagnazione dei ruoli e professionale mortificante.
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