Continuiamo a ricevere giornalmente quesiti relativi alla c.d. “Indennità di rischio” in applicazione ai lavoratori militari.
Nel merito, ricordiamo che:
- è un compenso destinato ai lavoratori (anche militari) che si trovano in condizioni di esposizione costante e diretta a rischi dannosi per la salute e l’incolumità;
- viene corrisposta per ogni giornata di servizio effettivamente svolta in una delle attività previste dalla legge;
- non viene corrisposta durante le assenze per qualsiasi motivo, fatta eccezione per le infermità legate al rischio cui si riferisce.
Oltremodo, è opportuno ricordare che al fine di ottenere la corresponsione di tale indennità, è necessario una decreto emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare contente le seguenti informazioni:
- Il tipo di attività;
- Il rischio correlato all’attività;
- L’identificativo del gruppo di rischio (utile a determinare il relativo compenso);
- L’indicazione del personale che ha diritto all’indennità ( incarichi e categoria di appartenenza);
La data di emissione del decreto ministeriale è quella da considerare per l’inizio del beneficio.
Inoltre, ai sensi dell’art 12 del DPR 20 aprile 2022, n.56, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le indennità giornaliere di rischio di cui:
a) all’articolo 1 e alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per attività di servizio comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all’incolumità personale, sono rideterminate nei seguenti importi:
b) all’articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975, per gli operatori subacquei, sono rideterminate nei seguenti importi:
Hai ancora dubbi sull’indennità in questione o sei in attesa del riconoscimento? Contatta il tuo referente che potrà consigliarti al meglio al fine di inoltrare la giusta istanza atta a verificarne lo stato dei lavori o richiederne il riconoscimento eventuale.